CHI SIAMO

Qui Milano Libera è un gruppo di amici uniti da onesta passione civile. Prendiamo sul serio la Costituzione del nostro Paese. Esercitiamo senza inibizioni il diritto alla libertà di espressione. Difendiamo i valori della legalità e dell’etica pubblica. Ci opponiamo alla manipolazione e alla censura dell’informazione, dedicandoci con mezzi artigianali alla diffusione di verità scomode. Coltiviamo il vizio della memoria. Non apparteniamo ad alcun partito. Siamo cittadini, non sudditi. Ogni nostra iniziativa, rigorosamente non violenta, è resistenza agli abusi di potere.

Insomma, abbiamo deciso di alzare la testa e far sentire la nostra voce. Crediamo nel dovere della rivolta morale e nella forza contagiosa delle buone ragioni. Chiunque, se vuole, può unirsi a noi!


Statuto dell’associazione QML

E’ costituita l’associazione senza fine di lucro “Qui Milano Libera”, con sede in Milano.

Finalità
L’associazione Qui Milano Libera ha come scopo la promozione e la crescita della consapevolezza civile della cittadinanza, con particolare attenzione ai temi legati alla informazione e alla legalità.
A tal proposito organizza azioni di informazione e formazione dei cittadini attraverso volantinaggi, incontri di dibattito e approfondimento, pubblicazione di filmati e interviste di propria produzione.
Nel raggiungimento delle finalità l’associazione può avvalersi dell’apporto di persone, associazioni e organismi esterni, con o senza compenso.

Soci
All’associazione Qui Milano Libera possono iscriversi tutti coloro che si riconoscono nelle finalità e nelle modalità della stessa, senza alcuna limitazione legata alla maggiore o minore età, alla cittadinanza e alla residenza.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo fissare le quote, prevedendone anche una differenziazione (ad esempio: ordinario, sostenitore, benemerito).

Il socio ha diritto di revocare la sua iscrizione in ogni momento e senza alcun obbligo di motivazione.

Al socio che revoca l’iscrizione non è dovuto alcun rimborso.

Decadenza da socio
Il socio decade nel caso di:
mancato rinnovo dell’iscrizione (annuale);
delibera del Consiglio Direttivo a seguito di comportamento contrario alle finalità e agli indirizzi adottati dall’associazione o comunque gravemente dannoso alla stessa.

Il socio dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ha diritto di ricorrere entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio presso l’assemblea dei soci, che deve essere convocata entro tre mesi dalla richiesta, salvo diverso accordo.

Patrimonio dell’associazione
Costituiscono patrimonio dell’associazione:
le quote associative;
eventuali contributi statali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali;
donazioni, lasciti;
ogni altro contributo raccolto in occasione di eventi specifici;
le eventuali sedi operative proprie.

Non è consentita in alcun caso la distribuzione fra i soci di eventuali avanzi attivi, sotto qualsivoglia forma.

In caso di scioglimento dell’associazione l’intero patrimonio verrà devoluto a associazioni aventi attività analoghe, indicate dall’assemblea.

Anno sociale
L’anno sociale coincide con l’anno solare. Entro tre mesi dal termine di ciascun anno l’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il relativo rendiconto economico.

Organi dell’associazione:

organi obbligatori:
Assemblea dei Soci;
Presidente;
Vice Presidente;
Consiglio Direttivo;
Tesoriere

organi facoltativi
Collegio dei revisori;
Probiviri;

Assemblea dei soci
L’assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta scritta di tre decimi dei soci. Nel secondo caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro tre settimane e a programmarla non oltre sette giorni più tardi. In mancanza, il Presidente viene considerato decaduto e l’incarico viene attribuito al vice presidente o, in mancanza o in caso di rifiuto di quest’ultimo, al Consigliere più anziano di età.

L’assemblea è convocata, per via di posta elettronica o SMS in:
Prima convocazione: quorum 50% degli aventi diritto (soci risultanti iscritti una settimana prima dell’atto di convocazione);
Seconda convocazione : quorum 10% degli aventi diritto.

E’ ammesso il voto per delega, con la limitazione di un massimo di due deleghe per socio.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o rappresentati per delega), salvo nei casi di modifica dello Statuto o scioglimento dell’associazione.

L’assemblea può essere:

ordinaria ( almeno una all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e della relazione sulle attività svolte, nonché degli indirizzi per la stagione a venire);

straordinaria ( ogni volta che ne si accerti l’opportunità, per adottare urgenti decisioni di carattere strategico; per modificare lo Statuto; per decidere sui ricorsi di eventuali soci decaduti; per deliberare lo scioglimento della associazione e la conseguente destinazione degli avanzi di cassa e dei beni associativi)

Presidente
E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un anno.

E’ rieleggebile, ma per soli due mandati consecutivi.

La sua attività è del tutto gratuita.

Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, definendone l’Ordine del Giorno di concerto con il Consiglio Direttivo secondo regole da definire.

E’ il legale rappresentante dell’associazione e come tale risponde in prima persona dei debiti contratti dall’associazione e delle azioni in giudizio da parte di e contro terzi.

Ha la firma sociale singola, tranne per le disposizioni bancarie, per le quali è prevista la firma congiunta di almeno due firmatari dei relativi conti.

Può nominare procuratori e consulenti e nell’intervallo fra due riunioni del Consiglio Direttivo può adottare tutti i provvedimenti necessari al buon andamento dell’associazione, riservandosi di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della prima successiva riunione.

E’ membro del Consiglio Direttivo

Sceglie fra i Consiglieri il Vice Presidente.

Nel caso di attività molto specifiche, può delegare soci che non siano il Vice Presidente.

Vice Presidente
E’ nominato dal Presidente e lo sostituisce in tutte le sue prerogative in caso di assenza o decadenza (in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo provvede il più presto possibile ad una nuova elezione del Presidente).

Consiglio Direttivo
E’costituito da un numero di membri pari al 10 per cento dei soci (al momento dell’elezione), con un numero minimo di sette e massimo di quindici, eletti dai soci.

L’attività dei membri del Consiglio Direttivo è del tutto gratuita.

Il Consiglio dura in carica un anno ed i membri sono rieleggibili senza alcun limite.

Elegge al suo interno il Presidente dell’associazione.

Delibera in merito a tutte le attività coerenti con le finalità dell’associazione, sulla base degli indirizzi definiti dall’assemblea dei soci.

Nomina i firmatari (almeno tre, a doppia firma congiunta) per le operazioni bancarie.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con cadenza minima trimestrale, via posta elettronica o SMS, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi eccezionali.

Le delibere sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e le delibere stesse ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di proposte con più di due opzioni è sufficiente la maggioranza relativa, salvo diverso accordo per una maggioranza più qualificata.

Il Consiglio può avvalersi per lo svolgimento di talune specifiche attività, in via permanente o temporanea, di Commissioni o Gruppi di lavoro, ai quali possono partecipare anche i soci esterni al Consiglio Direttivo.

Le Commissioni durano in carica un anno o il tempo necessario alla conclusione dell’attività specifica nel caso di commissioni/gruppi di lavoro temporanei.

Tesoriere
E’ nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un anno.

Può essere anche esterno all’associazione.

Il Consiglio Direttivo ne delibera l’eventuale compenso.

Registra il flusso delle entrate e delle uscite, ne informa periodicamente il Consiglio Direttivo; esegue materialmente le operazioni bancarie necessarie al buon funzionamento dell’associazione; predispone il rendiconto economico ed eventualmente lo sottopone al vaglio dei Revisori .

Organi facoltativi
Collegio dei Revisori

Se lo ritiene opportuno, l’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori, costituito da un minimo di due a un massimo di tre membri, esterni all’associazione, al quale viene assegnato l’incarico di verificare l’ esattezza e la completezza dei rendiconti economici e, in generale, di tutte le operazioni bancarie.
Probiviri

Se lo ritiene opportuno, l’Assemblea nomina i Probiviri, in numero di tre.

Possono essere soci, ma non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Ad essi è affidato l’incarico di giudicare nei casi di comportamento scorretto o comunque dannoso nei confronti dell’associazione.

Verificano la coerenza dell’attività dell’associazione con le finalità statutarie.

In caso di giudizio negativo, i Probiviri propongono al Consiglio Direttivo la decadenza del socio, il quale, come più sopra riportato, ha facoltà di ricorrere all’assemblea generale.

Modifiche statutarie
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’assemblea dei soci e sono valide in presenza (in proprio o per delega) di almeno i due terzi dei soci aventi diritto e col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (in proprio o per delega).

Lo Statuto, così come emendato, viene sottoposto a registrazione. In mancanza di quest’ultima, il nuovo Statuto ha valore all’interno dell’associazione, ma non nei confronti di terzi.

Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci ed è valido in presenza (in proprio o per delega) di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e col voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (in proprio o per delega).

L’intero patrimonio verrà devoluto a associazioni aventi attività analoghe, indicate dall’assemblea.

Milano, 6 giugno 2007